IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Premesso che con ricorso  notificato  in  data  5  ottobre  1995  e
 iscritto  al  n.  6534/95  r.g.,  il sig. Vaccarisi Corrado proponeva
 formale opposizione ex art. 22 e 23, legge 24 novembre  1981  avverso
 l'ordinanza-ingiunzione  del  prefetto della provincia di Siracusa n.
 227/94/uff. dep. del 20 luglio 1995, notificata al ricorrente in data
 17 agosto 1995, con la quale si  respingeva  il  ricorso  avverso  il
 verbale  di contravvenzione della polizia stradale di Noto n. 0929454
 del 19 settembre 1993 e, per gli effetti, si ingiungeva il  pagamento
 della somma complessiva di L. 211.000.
   L'ammontare  era  dovuto  per sanzione amministrativa aumentata del
 doppio in virtu' del disposto di cui all'art. 204 C.d.S.
   Con  il  ricorso  il  sig.  Vaccarisi   sollevava   incidentalmente
 questione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 204 C.d.S. in
 quanto tale noma - nella parte in cui prevede che in caso di  rigetto
 del  ricorso  il  prefetto  deve ingiungere il pagamento di una somma
 determinata nel limite, non inferiore al doppio del minimo edittale -
 si pone in contrasto con l'art.  24  della  Costituzione  con  palese
 violazione   del  diritto  di  difesa  dei  propri  diritti  in  sede
 giudiziaria.
   A giudizio di questo  pretore  l'eccezione  non  e'  manifestamente
 infondata:  infatti nel momento in cui viene prevista dal legislatore
 una sanzione automatica (nella specie il doppio del minimo  edittale)
 per  il  caso  in  cui il soggetto, esercitando il proprio diritto di
 difesa  attraverso  l'esperimento  del  ricorso  amministrativo  veda
 rigettata  la  domanda,  viene  contemporaneamente  violato il citato
 diritto di difesa, essendo evidente che il  timore  di  un  raddoppio
 della  sanzione  pecuniaria in caso di mancato accoglimento, puo' ben
 far desistere il ricorrente da tale azione.
   La natura evidentemente punitiva della somma che viene ingiunta  in
 caso   di   inoltro   dei  ricorso  all'organo  amministrativo,  puo'
 scoraggiare il cittadino dal presentare eventuali contestazioni  alle
 determinazioni  dell'autorita' giudiziaria, con la conseguenza che il
 diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione verrebbe a
 subire una rilevante limitazione.
   A cio' si aggiunga che  l'art.  204  C.d.S.  subordina  il  ricorso
 all'organo  di  giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della
 fase amministrativa, e quindi, la procedura di cui  agli  art.  22  e
 segg., legge n. 689/1981 sara' esperibile solo dopo che l'ingiunzione
 di   pagamento  risulti  di  ammontare  superiore  a  quella  cui  il
 ricorrente si era opposto; tale ultima circostanza non fa  altro  che
 confermare  il  sospetto  di un'ingiustificata lesione del diritto di
 difesa.
   Neppure l'adozione del "criterio di ragionevolezza" elaborato dalla
 Corte costituzionale per giustificare disparita' di  trattamento  tra
 situazioni  in  se'  non  diverse,  puo'  essere adottato nel caso di
 specie, in quanto nessuna esigenza di economia processuale  puo'  far
 da  contrappeso  ad  una  simile  previsione  deterrente,  in  palesa
 contrasto  con  l'art.    3  della  Costituzione  rispetto  ad  altre
 situazioni   in   cui   il  ricorrente  ben  puo'  adire  l'autorita'
 giudiziaria senza essere costretto  a  vedere  raddoppiata  l'entita'
 della pena pecuniaria inflittagli.