IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Premesso che con ricorso notificato in data 5 ottobre 1995 e iscritto al n. 6534/95 r.g., il sig. Vaccarisi Corrado proponeva formale opposizione ex art. 22 e 23, legge 24 novembre 1981 avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto della provincia di Siracusa n. 227/94/uff. dep. del 20 luglio 1995, notificata al ricorrente in data 17 agosto 1995, con la quale si respingeva il ricorso avverso il verbale di contravvenzione della polizia stradale di Noto n. 0929454 del 19 settembre 1993 e, per gli effetti, si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di L. 211.000. L'ammontare era dovuto per sanzione amministrativa aumentata del doppio in virtu' del disposto di cui all'art. 204 C.d.S. Con il ricorso il sig. Vaccarisi sollevava incidentalmente questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204 C.d.S. in quanto tale noma - nella parte in cui prevede che in caso di rigetto del ricorso il prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite, non inferiore al doppio del minimo edittale - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione con palese violazione del diritto di difesa dei propri diritti in sede giudiziaria. A giudizio di questo pretore l'eccezione non e' manifestamente infondata: infatti nel momento in cui viene prevista dal legislatore una sanzione automatica (nella specie il doppio del minimo edittale) per il caso in cui il soggetto, esercitando il proprio diritto di difesa attraverso l'esperimento del ricorso amministrativo veda rigettata la domanda, viene contemporaneamente violato il citato diritto di difesa, essendo evidente che il timore di un raddoppio della sanzione pecuniaria in caso di mancato accoglimento, puo' ben far desistere il ricorrente da tale azione. La natura evidentemente punitiva della somma che viene ingiunta in caso di inoltro dei ricorso all'organo amministrativo, puo' scoraggiare il cittadino dal presentare eventuali contestazioni alle determinazioni dell'autorita' giudiziaria, con la conseguenza che il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione verrebbe a subire una rilevante limitazione. A cio' si aggiunga che l'art. 204 C.d.S. subordina il ricorso all'organo di giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della fase amministrativa, e quindi, la procedura di cui agli art. 22 e segg., legge n. 689/1981 sara' esperibile solo dopo che l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella cui il ricorrente si era opposto; tale ultima circostanza non fa altro che confermare il sospetto di un'ingiustificata lesione del diritto di difesa. Neppure l'adozione del "criterio di ragionevolezza" elaborato dalla Corte costituzionale per giustificare disparita' di trattamento tra situazioni in se' non diverse, puo' essere adottato nel caso di specie, in quanto nessuna esigenza di economia processuale puo' far da contrappeso ad una simile previsione deterrente, in palesa contrasto con l'art. 3 della Costituzione rispetto ad altre situazioni in cui il ricorrente ben puo' adire l'autorita' giudiziaria senza essere costretto a vedere raddoppiata l'entita' della pena pecuniaria inflittagli.